Art. 7.

      1. All'articolo 155 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 le amministrazioni aggiudicatrici applicano, ove necessario, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e, al fine di aggiudicare la concessione prevista dall'articolo 143 del presente codice, procedono a indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure

 

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previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; si applica l'articolo 53, comma 2, lettera c). Il promotore può partecipare alla gara e, ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo»;

          b) il comma 5 è abrogato.