1. All'articolo 155 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 le amministrazioni aggiudicatrici applicano, ove necessario, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e, al fine di aggiudicare la concessione prevista dall'articolo 143 del presente codice, procedono a indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
b) il comma 5 è abrogato.